10 MARZO 2004
E' costituita la "ASSOCIAZIONE CAVALIERI DEL PALIO DEL BARADELLO" con sede in Como (CO), via Badone n. 2.
La Associazione è apartitica, aconfessionale, fondata sul volontariato e non persegue fini di lucro.
Ad essa può aderire chiunque che, condividendone i principi egli scopi statutari, fornisca un contributo di pensiero o di opere e versi la quota sociale stabilita dal Gran Consiglio.
Le finalità perseguite dalla Associazione sono le seguenti:
a) promuovere, con spirito sociale e mutua collaborazione fra gli associati, la manifestazione denominata "Palio del Baradello di Como", rievocazione storica cittadina, osservando e perseguendo i contenuti storici, folcloristici e sportivi che essa comporta;
b) favorire l'aggregazione sociale, grazie alla mutua collaborazione richiesta per l'organizzazione delle diverse manifestazioni associative inerenti al Palio stesso;
c) diffondere, tramite le rievocazioni intrinseche che il Palio del Baradello comporta, la cultura storica del territorio, quale fondamento di una più consapevole educazione civica;
d) proporsi in seno al Gran Consiglio ed al Comitato Organizzatore del Palio quale punto di riferimento, coordinamento e rappresentanza dei Borghi e/o Contrade e Comuni della provincia partecipanti al Palio;
e) organizzare manifestazioni culturali e/o ricreative coerentemente ai principi sopra citati (mostre, conferenze, proiezioni, rappresentazioni, gite, convivi, ecc.) purché non interferiscano con il normale svolgimento del Palio.
La Associazione è una organizzazione riconosciuta dagli enti pubblici, quale fonte ispiratrice e stimolo popolare di tutte le manifestazioni inerenti al Palio, nonché quale sintesi dello spirito di volontariato e di aggregazione dei Borghi, Contrade e Comuni della provincia partecipanti al Palio.
Possono iscriversi alla Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi.
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- soci effettivi: coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, versano l'intera quota associativa ed hanno diritto al voto;
- soci sostenitori: coloro che, indipendentemente dall'età, versano una quota associativa ridotta ma non hanno diritto al voto.
I soci sono tenuti a tesserarsi annualmente alla Associazione versando le quote associative nella misura stabilita dal Gran Consiglio.
L'iscrizione alla Associazione implica per i soci l'accettazione del presente statuto.
All'interno della Associazione è vietata ogni iniziativa che persegua scopi di lucro personali, di propaganda politica e di partito.
La posizione associativa è strettamente personale e non trasferibile a qualsiasi titolo.
Sono organi della Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Gran Consiglio, composto dal Presidente, Collegio dei Priori (Direttivo), Collegio dei Reggenti (Consiglieri).
La assemblea dei soci è organo sovrano della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
La assemblea ordinaria deve essere riunita una volta l'anno ed è convocata dal Gran Consiglio.
La assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente e/o dal Gran Consiglio ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un quinto dei soci o dal Collegio dei Priori e dal Collegio dei Reggenti.
L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci iscritti aventi diritto al voto, in seconda convocazione con almeno un quinto degli iscritti aventi diritto al voto.
La assemblea riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario ai quali è demandato il compito di controllare la validità della convocazione, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni e provvedere alla stesura del verbale.
10.1. L'assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo della Associazione;
b) delibera a maggioranza semplice in merito alle linee direttive in relazione ai fini statutari;
c) elegge, secondo le norme stabilite dal presente statuto, il Gran Consiglio;
d) delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente l'attività della Associazione;
e) esamina eventuali modifiche da apportare allo statuto.
10.2. La assemblea straordinaria:
a) delibera le modifiche dello statuto;
b) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione.
Le espressioni di voto per l'elezione dei singoli membri che comporranno il Gran Consiglio e che saranno proposti dal Presidente della Assemblea o dal Consigliere più anziano per militanza nella Associazione, vengono fatte con scheda segreta o, se richiesto dalla maggioranza dei presenti, con semplice alzata di mano per accettazione.
Hanno diritto al voto e possono essere votati i soci effettivi che risultino regolarmente tesserati alla Associazione nell'anno in cui si effettua la votazione e nell'anno precedente e che hanno pagato l'intera quota associativa, stabilita dall'anno 2003 in Euro 15,00 (quindici virgola zerozero), e le cui eventuali variazioni non comportano modifica dello statuto.
La dichiarazione di voto di cui all'articolo 11 non può essere in ogni caso delegata ad altre persone.
Il Gran Consiglio è composto da 16 membri o da un numero diverso che viene prestabilito dallo stesso organo in base alle esigenze organizzative ed amministrative che la conduzione della Associazione e l'organizzazione del Palio richiedono.
La modifica del numero dei membri non comporta modifica dello statuto.
Il Gran Consiglio:
a) è composto da membri eletti secondo le modalità precedentemente indicate e dura in carica due anni. Inizia la sua attività dopo la pubblicazione dei risultati elettorali da parte del Consiglio uscente ed il successivo scambio di consegne;
b) i nuovi componenti dovranno tenere la prima riunione entro una settimana dalla pubblicazione dei risultati elettorali, procedendo alla distribuzione delle cariche, mediante e su proposta del Consigliere più anziano per militanza nella Associazione e mediante accettazione per alzata di mano da parte dei Consiglieri neoeletti;
c) ad ogni componente del Gran Consiglio verrà assegnata, su proposta del Consigliere più anziano o da un Consigliere proposto dal Consiglio stesso, un incarico specifico (delega) tra quelli in appresso previsti;
d) possono inoltre far parte del Gran Consiglio, anche se non eletti dalla assemblea, un numero massimo di tre Consiglieri aggiunti, i quali devono preferibilmente essere membri provenienti da eventuali enti esterni ed assumere incarichi poi dettagliatamente definiti in sede consiliare;
e) gli incarichi che saranno ripartiti fra i singoli Consiglieri e che costituiranno il Gran Consiglio saranno i seguenti:
- COLLEGIO DEI PRIORI (DIRETTIVO):
-- Gran Priore (Presidente);
-- Amministratore finanziario;
-- due Vicepresidenti;
-- Segretario Generale;
-- Segretario Esterno;
-- Segretario Interno;
-- Cassiere Economo;
-- Responsabile Culturale;
-- Responsabile svolgimento Gare e loro regolamenti;
- COLLEGIO DEI REGGENTI (CONSIGLIERI):
-- Responsabile Pubbliche Relazioni - Addetto Stampa;
-- Responsabile Costumi - Armi e Accessori vari;
-- Responsabile Progettazioni Artistiche e Spettacoli;
-- Responsabile attrezzerie varie;
-- Responsabile Conviviali;
-- Responsabile Sede e Archivi;
f) ogni singolo incarico assunto dai componenti del Gran Consiglio è contemplato dal presente statuto e integrato dal relativo organigramma, la cui variazione operata dallo stesso Gran Consiglio Direttivo non comporta variazione dello statuto stesso; pertanto, tutti coloro che hanno volontariamente assunto personali impegni nell'ambito dell'organizzazione sono tenuti ad osservarli con scrupoloso senso di dedizione e responsabilità;
g) le deleghe possono subire temporanee variazioni in rapporto ad eventuali esigenze.
Il collegio dei Reggenti è organo costituito che opera e contribuisce all’organizzazione delle Manifestazioni indette durante l’anno associativo, provvedendo alle strutture inerenti e necessarie all’organizzazione del Palio del Baradello, collaborando direttamente con il Comitato Organizzatore del Palio . Le cariche del Collegio dei Priori non sono cumulabili, ciò è possibile, invece, per il Collegio dei Reggenti.
L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci iscritti aventi diritto al voto, in seconda convocazione con almeno un quinto degli iscritti aventi diritto al voto.
Il Gran Consiglio svolge inoltre le seguenti attività connesse:
a) delibera sull’ammissione, sospensione o espulsione di Borghi, Contrade e Comuni della provincia partecipanti al Palio;
b)delibera sulla decadenza o espulsione dei soci di cui al seguente art. 16.;
c) provvede alla gestione della sede della Associazione e del Palio, emanando eventuali regolamenti interni.
d) discute ed esamina il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione e il budget per l’organizzazione del Palio presentato dall’Amministratore finanziario. Il Gran Consiglio può procedere alla nomina di due tecnici anche esterni all’Associazione con le funzioni di revisori dei conti;
e) dispone, nei termini stabiliti dal Consiglio stesso, la composizione di un eventuale "Comitato d’Onore del Palio" e di un Presidente o Consigliere onorario dell’Associazione.
I Consiglieri che, nel corso del loro mandato, non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, decadono automaticamente dalla carica.
Fermo restando la responsabilità di cui art. 23, le loro funzioni vengono assunte dal vicepresidente Amministrativo o vicepresidente Operativo in attesa delle nuove nomine che verranno effettuate nel corso della successiva riunione del Gran Consiglio.
Analogamente si procederà nel caso di espulsione di soci per indegnità o attività contrastanti con fini perseguiti dalla Associazione stessa.
Le riunioni del Gran Consiglio e del Collegio dei Priori sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei rispettivi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Collegio dei Priori (Direttivo) può essere convocato dal Presidente o da uno dei due VicePresidenti o anche dal Segretario Generale per deliberare provvedimenti urgenti, informando poi il Gran Consiglio delle decisioni assunte.
Può partecipare alle riunioni del Direttivo anche il Presidente del Comitato Organizzatore del Palio.
Il Collegio deve contribuire alla costituzione del budget generale per la realizzazione del Palio, che sarà poi gestito dal Comitato Organizzatore del Palio.
Il Gran Consiglio viene integrato dal Reggente responsabile dei Borghi, Contrade o Comuni partecipanti alla Manifestazione annuale del Palio indicati dalle stesse Contrade, Borghi, Comuni, all’inizio del biennio o, in caso di nuova ammissione, subito dopo l’ammissione stessa.
Il Gran Consiglio integrato come sopra deve riunirsi almeno una volta l’anno su richiesta del Gran Priore o almeno dalla metà più uno dei componenti il Gran Consiglio.
I rappresentanti dei Borghi, Contrade o Comuni hanno voto consultivo.
I Borghi, le Contrade e i Comuni possono altresì nominare complessivamente due rappresentanti che vengono a far parte del Gran Consiglio ed hanno voto deliberativo.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti dalla Associazione per necessità, inerenti all’arredamento della sede sociale e per l’organizzazione del Palio comunque accertabili e regolarmente inventariati;
b) dagli introiti delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
c) da eventuali contributi ed erogazioni da parte di Enti o privati.
Il patrimonio della Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all’articolo 3 del presente statuto.
13 Dicembre 1985